Certificazione verde Covid-19, cos’è e come funziona

Mercoledì 21 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che introduce le misure  per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.  Tra le novità vi è la possibilità di spostarsi tra Regioni rosse e arancioni,  attraverso la certificazione verde.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della certificazione verde, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Certificazione verde

La certificazione verde è un documento digitale o cartaceo  che comprova  lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. La certificazione è utilizzata per spostarsi tra Regioni o Province autonome rosse e arancioni.

Le certificazioni di vaccinazione o di guarigione hanno una validità di sei mesi, quella relativa al tampone antigenico o molecolare con risultato negativo 48 ore.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione Europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Per coloro che proveranno a falsificare la certificazione verde è previsto carcere e sanzioni.

Le criticità dei “pass vaccinali”

Il Garante della Privacy ha evidenziato una serie di criticità: il decreto non garantisce   “una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali.”

Il decreto non definisce con precisione le finalità il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, lasciando spazio a imprevedibili utilizzi futuri. Inoltre, non viene specificato chi è il titolare del trattamento dei dati, in violazione con il principio di trasparenza, rendendo impossibile l’esercizio dei diritti degli interessati.

L’ultima criticità riguarda un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione.

Il Garante rimarca, inoltre, che le gravi criticità si sarebbero potute risolvere in tempi brevi se i soggetti coinvolti avessero avviato un’interlocuzione con l’Autorità competente.

 

 

 

 

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