Commissione Ue: il requisito di residenza del Rdc e dell’assegno unico universale è discriminante

La Commissione Ue avvierà una procedura di infrazione contro l’Italia, perchè il requisito di residenza previsti dal reddito di cittadinanza si configura come discriminazione.
Il requisito della residenza, infine, potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi al di fuori del paese per motivi di lavoro, in quanto non avrebbero diritto al reddito minimo al rientro in Italia.

Una delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza in Italia è di aver soggiornato nel paese per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta. Per il ditto dell’Ue “le prestazioni di sicurezza sociale  dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’UE che sono lavoratori subordinati o autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato.”

Inoltre, i cittadini dell’UE non impegnati in un’attività lavorativa per altri motivi dovrebbero poter beneficiare della prestazione alla sola condizione di essere legalmente residenti in Italia da almeno tre mesi.

L’Italia ha due mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Procedura di infrazione sull’assegno unico universale 

La Commissione Ue avvierà un’altra procedura di infrazione contro l’Italia anche sull’assegno unico, per il mancato rispetto  delle norme dell’UE sul coordinamento della sicurezza sociale e sulla libera circolazione dei lavoratori.

Nel marzo 2022 l’Italia ha introdotto “l’assegno unico e universale per i figli a carico“, cui hanno diritto solo persone residenti in Italia da almeno 2 anni, a condizione che vivano in uno stesso nucleo familiare insieme ai figli. Secondo il parere della Commissione questa normativa è in contrasto con il diritto dell’UE in quanto non tratta i cittadini dell’UE in modo equo e si qualifica pertanto come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari.

Anche in questo caso L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_23_525

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