Mercoledì 28 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. Nella fattispecie prevede un “codice di condotta” per le Organizzazioni non governative (Ong). Il 2 gennaio 2023 il Presidente Mattarella ha firmato il decreto-legge.
Come afferma Asgi, il decreto legge è in continuità con una disposizione contenuta nel decreto-legge n. 130/2020 (cd. decreto Lamorgese) che consente all’Esecutivo di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale”.
Cosa prevede il decreto legge
Nel comunicato governativo è stato specificato che “le disposizioni mirano a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982.”
Divieto di transito e sosta che il nuovo D.L. n. 1/2023 esclude, tuttavia, nel caso di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al Centro di coordinamento per il soccorso marittimo dello Stato nella cui area SAR di competenza ha avuto luogo l’evento e allo Stato di bandiera della nave, e qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) la nave che effettua in via sistematica attivita’ di ricerca e soccorso in mare opera in conformita’ ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorita’ dello Stato di bandiera ed e’ in possesso dei requisiti di idoneita’ tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione;
b) sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilita’ di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita’;
c) e’ stata richiesta, nell’immediatezza dell’evento, l’assegnazione del porto di sbarco;
d) il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorita’ e’ raggiunto senza ritardo per il completamento dell’intervento di soccorso;
e) sono fornite alle autorita’ per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorita’ di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell’acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell’operazione di soccorso posta in essere;
f) le modalita’ di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo a bordo ne’ impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.
Inoltre, ill transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l’assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumita’, fatta salva, in caso di violazione del provvedimento.
Il vigente sistema di natura penale è sostituito dal sistema sanzionatorio di natura amministrativa: il comandante della nave rischia una sanzione tra i 10 mila e i 50 mila euro, mentre l’armatore fino a 10 mila euro. La responsabilità solidale si estende anche all’armatore e al proprietario della nave. In tale quadro si prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo della nave (contro il quale è ammesso ricorso al prefetto) e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca della stessa, preceduta dal sequestro cautelare.
Quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorita’ nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita’, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di sue mesi.
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