Giovedì il Cdm ha approvato il disegno di legge sull’Autonomia differenziata, uno dei cavalli di battaglia della Lega. “Un disegno di legge che darà al Nord e al Sud la possibilità di viaggiare alla stessa velocità, eliminando gli squilibri economici e sociali.
Meno burocrazia, meno costi, più velocità ed efficienza. Un’importante occasione per costruire un’Italia più unita e coesa.” Ha dichiarato la premier Meloni.
“Con il via libera in Cdm inizia ufficialmente il percorso del disegno di legge per l’attuazione dell’autonomia differenziata, è un giorno storico! Una riforma necessaria per rinnovare e modernizzare l’Italia, nel segno dell’efficienza, dello sviluppo e della responsabilità. L’Italia è un treno che può correre se ci sono Regioni che fanno da traino e altre che aumentano la propria velocità, in una prospettiva di coesione. Dopo l’ok compatto del Governo, lavoriamo insieme a Regioni ed enti locali con l’obiettivo di far crescere tutto il Paese e ridurre i divari territoriali”. Ha dichiarato il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli.
Per l’opposizione si accentuerà la divisione tra Nord e il Sud del Paese.
Il disegno di legge c’è scritto nella bozza “definisce i principi generali per l’attribuzione delle funzioni, connesse con il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione” (articolo 1).
Il procedimenti di intesa tra Stato e Regioni
L’atto d’iniziativa relativo all’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, dopo aver sentito gli enti locali. L’atto viene trasmesso al Presidente del Consiglio e al Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie che, entro trenta giorni, acquisisce il parere de ministero dell’Economia per individuare le risorse da assegnare. Decorsi i trenta giorni si avvia il negoziato tra il il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per gli affari regionali e la Regione.
L’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia richieste dalla Regione possono riguardare una o più materie ai sensi dell’articolo 116 comma 3.
Lo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione viene approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari regionali, e poi viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Presidente di Giunta.
Lo schema viene tramesso alla Conferenza unificata che entro trenta giorni dovrà esprimere un parere.
Successivamente lo schema di intesa viene trasmesso alle Camere per l’esame degli organi parlamentari, secondo i rispettivi regolamenti. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare.
Il Presidente del Consiglio o il ministro degli Affari Regionali, valutati i pareri della Conferenza unificata e dell’esame parlamentare, una volta decorso i 60 giorni, predispone lo schema di intesa definitivo.
Lo schema viene trasmesso alla Regione interessata che lo approva secondo modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione della Regione, lo schema viene approvato in Consiglio dei ministri.
Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari Regionali, approva un decreto legge di approvazione dell’intesa.
L’intesa definitiva, dopo l’approvazione nel Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del consiglio e dal Presidente della giunta regionale.
Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Determinazione dei Livelli essenziali della prestazione (Lep)
Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023.
Inoltre, il governo aggiunge che “Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.”
Trasferimento delle funzioni
Il trasferimento delle funzioni con relative risorse finanziarie, umane e strumentali viene effettuato secondo le modalità le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, dalla data della entrata in vigore della presente legge.
Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione. I componenti della Commissione sono un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.
L’intesa regolamentata dall’articolo 2 di questa legge, individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi o entrate erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell’articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.
Attribuzioni amministrative a enti locali
Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all’articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.
Restano ferme le funzioni fondamentali degli enti locali.
La durata delle intese tra Stato e Regione
L’intesa di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. L’intesa sull’articolo 116 comma 3 della Costituzione, indica la durata che non può essere superiore ai 10 anni. L’intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa può essere rinnovata per uguale periodo.
Principi relativi all’attribuzione delle risorse finanziarie
Da ciascuna intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso la determinazione delle prestazioni essenziali e dei relativi costi e fabbisogni standard determini oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, la legge
provvede al relativo finanziamento.
Le risorse
Il ddl prevede che le “l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.”
Il finanziamento delle funzioni avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’intesa.
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Alcuni articoli della Costituzione citati nello schema ddl dell’autonomia differenziata
L’articolo 116 della Costituzione recita:
“Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”
L’articolo 117 Costituzione recita:
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici[26];perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa;[27] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”
Articolo 119 Costituzione recita
“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”
Fonti: https://www.ansa.it/documents/1675117522804_schema_ddl_aut_diff_20230130.pdf