Cos’è l’autonomia differenziata

In queste settimane si parla di autonomia differenziata ( articolo 116 Costituzione), uno dei cavalli di battaglia della Lega.
A novembre 2022,  il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ha presentato alle regioni italiane la bozza di disegno di leggeDisposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.” Entro il 2023 arriverà l’approvazione della legge. Poi i tempi spettano al Parlamento”, ha annunciato  lo stesso ministro. La premier Meloni frena sull’approvazione in Cdm, soprattutto in vista delle regionali.

Cos’è l’autonomia differenziata

L’autonomia differenziata è regolamentata  dall’articolo 116 , terzo comma, della Costituzione, che prevede  la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (c.d. “regionalismo differenziato” o “regionalismo asimmetrico”, in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre), ferme restando le particolari forme di cui godono le Regioni a statuto speciale (art. 116, primo comma).

Il testo del terzo comma dell’articolo 116 recita: “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119“.

L’ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono:

  • tutte le materie che l’articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
  • un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso articolo 117 della Costituzione (secondo comma)  alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: norme generali sull’istruzione; organizzazione della giustizia di pace; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

L’attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, è formulata sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

L’introduzione di queste disposizioni è avvenuta con la riforma del Titolo V prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il procedimento previsto per l’attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione.

La legge di Bilancio 2014, il Parlamento ha approvato alcune disposizioni di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, Cost., relative alla fase iniziale del procedimento per il riconoscimento di forme di maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario.

Tre regioni intraprendono la strada dell’autonomia differenziata

Nel 2017 tre regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, hanno intrapreso la strada dell’autonomia differenziata. 

Il 22 ottobre 2017 le Regioni Lombardia e Veneto hanno svolto  due referendum consultivi con esito positivo, sull’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. La Regione Emilia-Romagna si è invece attivata, su impulso del Presidente della Regione, con l’approvazione da parte dell’Assemblea regionale, il 3 ottobre 2017, di una risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell’intesa con il Governo richiesta dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Gli accordi preliminari

Il 28 febbraio 2018, il governo ha sottoscritto con le regioni interessate tre accordi preliminari che prevedevano  i principi generali, la metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell’intesa. In particolare prevedeva la durata decennale dell’intesa e la possibilità di modifica in qualunque momento di comune accordo tra lo Stato e la Regione, “qualora nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione”.

In tutti e tre gli Accordi preliminari le materie di prioritario interesse regionale oggetto del negoziato nella prima fase della trattativa erano le seguenti: Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; Tutela della salute; Istruzione; Tutela del lavoro; Rapporti internazionali e con l’Unione europea.

L’Accordo preliminare con la Lombardia, a differenza di quelli con l’Emilia-Romagna e con il Veneto, faceva espressa menzione – quale oggetto di un eventuale successivo accordo – di materie di interesse delle autonomie locali, quali: il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; il governo del territorio.

Con l’inizio della XVIII legislatura le tre regioni hanno espresso al governo la volontà di«ampliare il novero delle materie da trasferire» Nel frattempo anche le altre regioni hanno espresso  la volontà di intraprendere un percorso per l’ottenimento di ulteriori forme di autonomia (sono pervenute ufficialmente al Governo le richieste di Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Campania).

L’istruttoria da parte del Governo sulle domande relative alle competenze ha comportato la richiesta alle regioni interessate di una documentazione particolareggiata. Sulla base della documentazione fornita si sono confrontati i tecnici  del Ministero cui appartiene la competenza di cui si tratta.

Questa informativa è stata condivisa nel Cdm n. 33 del 21 dicembre 2018 dal  Ministro per gli affari regionali e le autonomie.  Nella successiva seduta del Consiglio dei ministri n. 44 del 14 febbraio 2019, il Ministro per gli Affari regionali “ha illustrato i contenuti delle intese. Il Consiglio dei ministri ne ha preso atto e condiviso lo spirito.

Il dibattito 

Nel corso del 2019 si è aperto un dibattito sulle modalità del coinvolgimento degli enti locali, il ruolo del Parlamento e l’emendabilità in sede parlamentare del disegno di legge rinforzato che contiene le intese, il rispetto del principio di sussidiarietà, nonché la definizione dell’ampiezza delle materie da attribuire per evitare che l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost., si risolva in una attribuzione fittizia di autonomia speciale alle Regioni ordinarie.

Il tema è stato ulteriormente approfondito in relazione all’esigenza di associare il conferimento delle ulteriori forme e condizioni di autonomia sia alla previa definizione dei Livelli essenziali di prestazione (Lep) nelle materie previste, sia alla definizione di strumenti di perequazione ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lett. m) e 119, quinto comma, della Costituzione.

Il disegno di legge

In particolare, tali questioni sono state richiamate in occasione delle audizioni svolte dal Ministro pro tempore per gli Affari regionali, Francesco Boccia, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e presso la Commissione bicamerale per gli affari regionali, rispettivamente, il 13 novembre 2019 e il 30 settembre 2020, nelle quali innanzitutto si annunciava l’intenzione del Governo di presentare un disegno di legge in cui definire gli interventi di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tenendo conto delle previsioni costituzionali e del modello di perequazione delle regioni a statuto ordinario definito dalla legge 42/2009 e dal decreto legislativo 68/2011.
La bozza di legge è stata sottoposta alla Conferenza Stato-Regioni. All’esito del confronto, il disegno di legge in questione, oltre a fornire una cornice di garanzie di trasparenza e omogeneità delle procedure di stipula, avrebbe dovuto prevedere:
  • la determinazione, nelle materie oggetto di attribuzione ex art. 116, comma terzo, Cost., dei LEP o degli obiettivi di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard;
  • una puntuale ricognizione della dotazione infrastrutturale riferita alle reti stradali, autostradali, ferroviarie e di comunicazione, nonché alle strutture portuali e aeroportuali con l’obiettivo di assicurare uniformità in tutto il territorio nazionale anche della dotazione infrastrutturale, da conseguirsi attraverso la perequazione infrastrutturale, favorendo la crescita di quei territori, anche nell’ambito di ciascuna Regione, in ritardo;
  • la previsione di tempi certi per l’avvio dell’autonomia differenziata, attraverso il conferimento delle funzioni e la definizione dell’assetto finanziario, infrastrutturale e amministrativo, per garantire in modo uniforme i diritti civili e sociali a tutti i cittadini, a prescindere dal territorio di residenza.

Con il rapido svilupparsi della pandemia da Covid-19 il processo relativo all’autonomia differenziata ha subìto un inevitabile rallentamento.

Nel 2021 il tema  è stato trattato nelle audizioni svolte dalla Ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Successivamente  presso la Commissione bicamerale per gli affari regionali il 13 luglio 2021 e dal vice Ministro dell’economia, Laura Castelli presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale il 9 giugno 2021.

In particolare, la Ministra Gelmini ha informato dell’istituzione di una apposita Commissione con compiti di studio, supporto e consulenza in materia di autonomia differenziata, presieduta dal compianto Prof. Beniamino Caravita, con il compito di approfondire e predisporre una proposta di intervento normativo sul tema dell’autonomia differenziata e di fornire supporto agli Uffici del Ministri per gli affari regionali e le autonomie nelle fasi di implementazione delle eventuali iniziative legislative assunte in materia.

Inoltre, la ministra ha sottolineato che se si vuole “dare gambe al progetto di regionalismo differenziato, la definizione dei fabbisogni standard rappresenta un passaggio cruciale, così come lo è la definizione dei meccanismi perequativi, che assicurino il conseguimento dei LEP (livelli essenziali di prestazione), affinché i diritti fondamentali di cittadinanza vengano garantiti a ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza“.

Pertanto, il disegno di legge sull’attuazione dell’autonomia differenziata è stato nuovamente incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024.

La bozza è stata oggetto di interlocuzioni dapprima con le regioni, poi con il Ministero del Sud, con alcuni enti di ricerca, come, per esempio, lo Svimez e nel mese di aprile 2022 il testo è stato oggetto di un’interlocuzione con il MEF che ha richiesto alcune modifiche che sono state integralmente recepite.

Fonte: Camera.it

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