Cos’è l’ergastolo ostativo e cosa prevede il decreto legge

Lunedì 8 novembre il Cdm ha approvato il decreto legge su Giustizia e Covid. Tra le misure della giustizia il governo è intervenuto anche sulle attuali norme dell’ergastolo ostativo, come richiesto dalla Corte costituzionale ormai un anno e mezzo fa.

La definizione di ergastolo ostativo

L’ergastolo ostativo è un particolare tipo di regime penitenziario previsto dall’art. 4 bis Ord. Penit. che esclude dall’applicabilità dei benefici penitenziari (liberazione condizionale, lavoro all’esterno, permessi premio, semilibertà) gli autori di reati particolarmente riprovevoli quali i delitti di criminalità organizzata, terrorismo, eversione, nel caso il soggetto  condannato non collabori con la giustizia ovvero tale collaborazione sia impossibile o irrilevante.

Come rileva Altalex, si tratta di un sistema che si basa su una presunzione assoluta di pericolosità sociale del detenuto. L’ergastolo ostativo è stata  tra le misure di emergenza nella lotta alla mafia volute dal giudice Giovanni Falcone nel 1992.

La sentenza della CEDU

Il 7 ottobre 2019 la Cedu respinse il ricorso dell’Italia contro una precedente sentenza del 13 giugno 2019 sul caso Marcello Viola. La Cedu riscontrò una violazione dell’articolo 3 della Convezione dei diritti umani secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti.

In altre parole la Cedu in quella sentenza sosteneva che l’ergastolo ostativo non è di per sè contrario ai diritti umani, ma lo è nella forma in cui è posta la legge italiana.

Per i giudici Cedu è sbagliato escludere il condannato da un percorso rieducativo per il solo fatto che si era rifiutato di collaborare. Per i giudici la mancata collaborazione può essere data anche da situazioni di concreto pericolo grave che impedisce al condannato di prendere una decisione libera.

Cosa dice la Corte costituzionale 

Con sentenza n. 253/2019 la Corte Costituzionale dichiarò “l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la
criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti;

l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia
a norma dell’art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti”.

L’ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale sulla liberazione condizionale

Il 15 aprile 2021 la Corte costituzionale si riunì in Camera di consiglio per esaminare le questioni di legittimità sollevate dalla Corte costituzionale sull’ergastolo ostativo nell’ordinanza la Corte rilevò che la disciplina ostativa è in contrasto con gli ricoli 6 e 27 della Costituzione e con l’art 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo. Inoltre, la Corte rinviò la trattazione a maggio 2022 per dare tempo al legislatore di intervenire.

Il Parlamento  della precedente legislatura, nonostante una proroga concessa dalla Corte in estate di altri sei mesi non è comunque riuscito ad approvare la riforma dell’ergastolo ostativo.

L’intervento del governo Meloni

Il decreto legge prevede che la collaborazione non sia la condizione esclusiva per ricevere i benefici penitenziari. Nel merito il decreto prevede che, ai fini della concessione dei benefici al condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento ma saranno previsti l’obbligo di risarcire i danni provocati, insieme con requisiti che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti, con l’esclusione pertanto di eventuali automatismi e con l’introduzione di un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire i necessari pareri. Ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena.

La (non)decisione della Corte costituzionale 

Martedì 8 novembre, dopo due ore di discussione, la Corte costituzionale ha rimandato il dossier alla  Cassazione, che per prima ha sollevato la compatibilità dell’art 41 bis  dell’ordinamento penitenziario con la Costituzione.

 

Fonti:

Altalex

https://www.giustiziainsieme.it/en/giustizia-pene/2049-ergastolo-ostativo-rispettare-la-convenzione-la-costituzione-e-le-sentenze-delle-corti-di-ignazio-juan-patrone

Pagella Politica 

Immagine di copertina: Pixabay

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