Decreto Covid, concorsi Pa: i giovani temono di essere esclusi

Il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021  definisce le nuove regole per sbloccare i concorsi già banditi, per quelli che saranno banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime.
A prima vista sembrerebbe una buona notizia,  ma per gli addetti l’impianto concorsuale penalizza i giovani. 

L’art 10 D.L 44/21

La norma contestata è l’artt 10 del D.L 44/21, in particolare la lettera c) del primo comma, che prevede in deroga all’ordinaria disciplina dei concorsi “una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale”.

Questo significa che la prova preselettiva si basa sui titoli di studio, in tal modo si penalizzano coloro che non hanno una laurea, ma anche i neolaureati che, pur avendo superato tutte le prove (preselettiva, scritto e orale), si vedrebbero superati da coloro che hanno i titoli di servizio.

I dubbi di costituzionalità

Gli addetti al settore ritengono l’articolo del decreto -legge  incostituzionale, in base all’artt. 51 della Costituzione secondo il quale:” Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti previsti dalla legge” e all’artt.97  comma 4 secondo cui “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, slavo i casi previsti dalla legge.

Sentenza n.213/2010 della Corte Costituzionale

Non è la prima volta che il legislatore introduce una selezione per titoli, soprattutto a livello regionale, per tale motivo sulla materia si è formata una giurisprudenza. La Corte Costituzionale  nella sentenza n. 213 del 2010, afferma che il concorso pubblico è la forma generale e ordinaria per il reclutamento nel pubblico impiego, e può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio della discrezionalità che trova il suo limite nell’artt 51 e artt 97 primo comma della Costituzione.

La Corte chiarisce che “l’accesso al concorso può essere anche condizionato dal possesso di requisiti fissati dalla legge, allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell’ambito dell’amministrazione, purché l’assunzione nell’amministrazione pubblica non escluda o irragionevolmente riduca, attraverso norme di privilegio, le possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere pubblico del concorso (sentenze n. 34 del 2004 e n. 141 del 1999).”

L’orientamento della Corte è di permettere l’accesso sia a coloro che hanno pregresse esperienze e sia agli aspiranti che intendono intraprendere una carriera nella Pa.

 

 

 

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