La prima sezione del Tar di Lecce ha respinto i ricorsi di Arcelor Mittal e di Ilva Spa in amministrazione straordinaria rispetto all’ordinanza del 27 febbraio 2020 adottata dal sindaco di Taranto. Ha pertanto ordinato lo spegnimento dell’area a caldo del siderurgico entro 60 giorni. ArcelorMittal, come era già prevedibile, ha annunciato ricorso presso il Consiglio di Stato.
Un passo indietro: l’ordinanza di Melucci
Il 27 febbraio 2020 il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, firmò un’ordinanza con la quale intimava Mittal e Ilva Spa in amministrazione straordinaria, di individuare gli impianti interessati dai fenomeni emissivi che si sono registrati tra il 20 e il 23 febbraio 2020, «eliminando gli eventuali elementi di criticità e le relative anomalie entro 30 giorni». Nel caso non si fossero risolte le criticità, Melucci chiedeva spegnere l’intera area a caldo.
La sentenza del Tar
Secondo il Collegio l’ordinanza del sindaco di Taranto trae spunto “dagli eventi di emissioni anomale verificatisi nei giorni 5, 17, 18 e 19 agosto 2019 e relative al camino denominato E312, nonché dagli eventi emissivi odorigeni verificatisi tra il 20 e il 23 febbraio 2020“.
L’ordinanza si avvale anche su piano istruttorio delle note dell’Arpa Puglia del del 4.9.2019 e del 23.9.2019 (prot. 67080), nonché della nota di ASL Taranto – SPESAL – del 9.9.2019, nelle quali si evidenziano “ varie criticità gestionali e anomalie tecniche, in particolare con riferimento al superamento dei livelli di emissioni su base oraria relative al camino E312, alla procedura di assegnazione degli stati di impianto, alle procedure di controllo delle polveri al camino E312, al sistema di filtraggio e al sistema di abbattimento delle polveri, evidenziandosi altresì comunque la necessità di anticipazione dei lavori di installazione dei filtri a manica rispetto ai tempi previsti nel decreto M.A.T.T.M.219/2019″.
Per il Collegio alla luce della documentazione, non può essere messo in discussione il dato storico degli eventi che si sono susseguiti, così come il segnalato allarme sociale.
Il Tribunale aveva chiesto alle due aziende una documentazione utile a provare l’assenza di emissioni nocive. Ma la comunicazione inviata da Mittal il 3 marzo 2020 non è stata sufficiente perchè si limita ad affermare che ” nei giorni 20-26 febbraio la marcia degli impianti non ha mostrato alcuna anomalia riconducibile ai parametri di interesse nei giorni sopraindicati”.
Per il Collegio queste affermazioni difensive di ArcelorMittal, appaiono contraddette anzitutto dalla nota prot. Dir 96/2020 del 26.2.2020 con la quale la stessa ricorrente “porta a conoscenza che nelle prime ore di oggi 26 febbraio 2020 sono stati avvertiti, da una parte del personale dipendente AMI odori presumibilmente legati a gas; le segnalazioni sono pervenute esternamente allo stabilimento in corrispondenza del parcheggio di Direzione e di quello della Portineria Una prima analisi dei dati derivanti dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria della rete AMI, gestita da Arpa Puglia, per il parametro H2S evidenzia i valori più alti nelle postazioni denominate ‘Direzione’ e ‘Portineria C’ poste fisicamente più distanti dai processi produttivi di interesse all’interno dello stabilimento in oltre nelle stesse centraline la direzione del vento risulta avere direzionalità da quadranti meridionali”.
Secondo il Tribunale bisogna “sgombrare il campo da un equivoco che costituisce un leit motiv della linea difensiva delle ricorrenti, nonché oggetto di specifico motivo di ricorso, ovvero dal convincimento che il rispetto dei parametri emissivi previsti in AIA comporti di per sé garanzia della esclusione del rischio o del danno sanitario“.
Il Collegio ritiene di dover stigmatizzare il fatto che a distanza di oltre un anno e mezzo dalle richieste di prevedere il monitoraggio di sostanze come naftalene e particolato PM10 e PM2,5 il relativo procedimento non sia stato ancora concluso e che il Ministero ne abbia ulteriormente differito la conclusione, consentendo nel frattempo la prosecuzione dell’attività”.
In conclusione, la Corte ha sentenziato il “protrarsi di una situazione di inquinamento ambientale che mette in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell’intera popolazione residente nelle aree a rischio”; evidenziando che “la gestione da parte delle Autorità nazionali delle questioni ambientali riguardanti l’attività produttiva della società ILVA di Taranto è tuttora nella fase di stallo” e che “le Autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata”.
“Il bilanciamento tra l’interesse economico e il diritto alla salute, così come delineati dal Giudice delle leggi nella Sent. C. Cost.85/2013, risulta macroscopicamente violato in danno della salute dei cittadini, atteso che la compressione della tutela dei diritti fondamentali come il diritto alla salute in favore di un rilevante interesse economico come quello connesso allo stabilimento siderurgico di Taranto deve essere tuttavia contenuto entro limiti ragionevoli e invalicabili ai fini di una compatibilità con i principi costituzionali”.
Pertanto il Collegio rileva “il termine assegnato nella misura di giorni 60 (sessanta) per il completamento delle operazioni di spegnimento dell’area a caldo, nei termini e nei modi esattamente indicati nella stessa ordinanza sindacale impugnata, deve ritenersi decorrere ex novo dalla data di pubblicazione della presente sentenza, in quanto medio tempore sospeso per effetto della sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento contingibile e urgente”.
Per le associazioni ambientaliste si tratta di una sentenza importante
Per Peacelink, “si apre adesso una fase nuova per Taranto. Occorre un fronte di iniziative unitario”.
L’associazione Giustizia Taranto considera la sentenza importante, ma ovviamente non è l’atto finale dei drammi di Taranto. Visti gli interessi economici che girano intorno all’ex Ilva, c’è da aspettarsi che neppure una conferma della sentenza del Tar del Consiglio di Stato li fermerà. Quindi il territorio dovrà fare la sua parte opponendosi con forza.
Mittal ha impugnato la sentenza
ArcelorMittal, dopo aver impugnato la sentenza del Tar, aveva chiesto un pronunciamento immediato del Consiglio di Stato. Il Presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato però ha respinto la richiesta di sospensione e ha rinviato la decisione dell’udienza collegiale all’11 marzo.
La sospensiva del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva del provvedimento di spegnimento dell’area a caldo, in attesa del giudizio vero e proprio che verrà emesso a maggio.
Il commento di Giustizia per Taranto: “Sia chiaro: non è un giudizio contrario a quello del TAR, ma semplicemente la sospensione della sua esecuzione in attesa del giudizio vero e proprio che verrà emesso a maggio.
Immagine di copertina: Giustizia per Taranto