Un colloquio di lavoro deve basarsi su domande attinenti al lavoro per cui ci si è candidati.
Invece, spesso succede di sentirsi porre domande relative alla sfera familiare e privata come “E’ sposato/a?”, “Ha figli?”.
Queste domande vengono poste prevalentemente alle donne, perchè per alcune aziende essere sposata e avere dei figli è un problema.
Pochi sanno che indagare sulle relazioni di una persona durante un colloquio di lavoro non è legale ed è discriminatorio, lo prevede la Costituzione e il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
L’articolo 37 della Costituzione recita
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
L’articolo 27 comma 1 del Codice delle pari opportunità recita
È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma
Il comma 2 dell’articolo 27 vieta la discriminazione anche se attuata attraverso il riferimento dello stato di matrimonio, famiglia o gravidanza.
2. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata:
a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive;
b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.
Il divieto dei commi 1 e 2 sono applicati in “iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.”
Come difendersi
Il candidato può rifiutarsi di rispondere alle domande non funzionali al lavoro.
Nel caso si voglia segnalare l’accaduto ci si può rivolgere ai consiglieri nazionali di parità presenti a livello nazionale, regionale e della città metropolitana che, in qualità di pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di segnalare i reati alle autorità giudiziarie (artt.13 comma 2 del Codice delle pari opportunità).
Come pubblici ufficiali intervengono nei casi di discriminazione nell’ambito
occupazionale e nei casi di violenza e/o molestia sessuale nei luoghi di lavoro con un tentativo di conciliazione e/o con il ricorso in giudizio, sempre su richiesta e delega degli interessati (artt. 36 e 37).
Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha lanciato l’ipotesi di una piattaforma per le denunce anonime per chi viola l’articolo 27 del Codice delle pari opportunità. Con la pandemia si rischia di cancellare quei passi in avanti che si erano fatti sull’inclusione delle donne nel mondo del lavoro. Una delle risposte per il ministro è la piena attuazione del Codice per le pari opportunità.
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