La maggior parte dei Paesi membri ha recepito la Direttiva Ue n. 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. Dal Whisteblowing Monitor dell’Ue emerge che all’appello mancano ancora Germania, Cechia, Estonia, Ungheria, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia,
Anche l’Italia ha recepito la direttiva Ue. La nuova disciplina entrerà in vigore a partire dal 30 marzo 2023 per tutti gli enti pubblici e le società pubbliche e/o private con un modello organizzativo 231, inoltre entro il 30 giugno 2023 ANAC emetterà le nuove linee guida per la gestione del whistleblowing.
Mentre per le società di diritto privato senza modello organizzativo con minimo 250 dipendenti gli obblighi scattano dal 15 luglio, per quelle con minimo 50 dipendenti dal 17 dicembre.
Il Whisteblowing
Il Whisteblowing è una forma di tutela per chi segnala illeciti o irregolarità che possono emergere sui posti di lavoro.
Il Whisteblower è appunto una figura che segnala gli illeciti pubblici di cui viene a conoscenza nel suo stesso ambiente di lavoro, sia nel privato che nel pubblico. Si tratta di una normativa importante perchè, come ha sottolineato il Presidente Anac nella sua relazione al Parlamento, combatte la corruzione e promuove una leale capillarità.
Come prevede la Direttiva europea
L’Italia ha già una legge avanzata in tema di Whisteblowing, ma necessità di ulteriori correttivi. La Direttiva europea n. 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, offre un livello di tutela più alto rispetto alla normativa italiana.
Tra le novità ci sono ampie tutele contro la discriminazione dei segnalatori. Infatti, non ci sono solo lavoratori, ma anche ex dipendenti, consulenti, volontari, tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di un ente pubblico o privato.
Queste persone che segnalano illeciti, sono protetti da ogni forma di ritorsione come licenziamento, il demansionamento e la riduzione dello stipendio.
E’ previsto l’obbligo per le imprese con più di 50 dipendenti di istituire canali interni per la segnalazione, gestiti da personale dedicato.
La Direttiva prevede anche l’introduzione di canali esterni, per cui il segnalatore potrà segnalare gli illeciti anche al di fuori della propria azienda o amministrazione pubblica.
Infine vi è la possibilità di segnalare pubblicamente il sospetto illecito anche tramite giornalisti o ong nel caso di pericolo oppure di occultamento delle prove del presunto illecito.
Inoltre è ribadito l’obbligo di proteggere i dati personali dei segnalanti.