Il Parlamento Ue approva la risoluzione per concedere lo status di paese candidato all’Ucraina e alla Moldavia

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Giovedì 23 giugno, il Parlamento europeo ha approvato  una risoluzione nella quale si invitano i capi di Stato e di governo – che si riuniranno in sede di Consiglio europeo il 23  e 24 giugno – a concedere senza indugio lo status di paese candidato UE all’Ucraina e alla Repubblica di Moldavia, e a concedere il medesimo status alla Georgia, una volta che il suo governo avrà soddisfatto le priorità indicate dalla Commissione europea.

Il testo, non legislativo, è stato approvato con 529 voti favorevoli, 45 contrari e 14 astensioni.

I deputati affermano che, nel contesto della brutale guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, tale concessione equivarrebbe a dare prova di leadership, determinazione e lungimiranza. Nel testo, si sottolinea che non esiste una “procedura accelerata” per l’adesione all’UE e che questa rimane un processo strutturato e basato sul merito, che richiede il soddisfacimento dei criteri di adesione all’UE e dipende dall’effettiva attuazione delle riforme.

Inoltre, il Parlamento invita le autorità dell’Ucraina, della Repubblica di Moldavia e della Georgia a dimostrare senza ambiguità la loro determinazione politica ad attuare le ambizioni europee del loro popolo, accelerando le riforme al fine di soddisfare quanto prima i criteri per l’adesione all’UE.

Un passo indietro

Il 28 febbraio l’Ucraina, il 3 marzo la Repubblica di Moldavia e la Georgia  hanno presentato domanda di adesione all’UE in seguito all’aggressione russa contro l’Ucraina. Il 17 giugno 2022, la Commissione ha pubblicato pareri sulle tre domande di adesione, raccomandando al Consiglio di confermare le prospettive dell’Ucraina, della Repubblica di Moldavia e della Georgia di diventare Stati membri dell’UE. 

Cosa prevede il Trattato sull’Unione Europea

Qualsiasi paese europeo che rispetti i valori espressi nell’articolo 2 Tue e si impegni a promuoverli può chiedere di diventare membro dell’Unione europea. La procedura di adesione è regolamentata dall’articolo 49 del Tue che recita:” Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’articolo 2 e si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo.

Le condizioni per l’ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione, da essa determinati, formano l’oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.”

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