Il Presidente del Consiglio non è eletto dal popolo.
Chi afferma frasi come ” questo premier non è stato eletto” lo fa per propaganda o ignoranza.
La Costituzione
Art 1 della Costituzione recita: “L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
Il popolo elegge i parlamentari
Art 56: La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale e diretto
Art 58: I Senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato di venticinquesimo anno di età
I parlamentari hanno libertà di voto
Art 68: I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento
Art 83: Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
L’articolo 92 Costituzione disciplina la formazione del Governo
Art 92: Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Da questa norma si può ricavare:
a) che il titolare del potere di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri è il Presidente della Repubblica
b) che la nomina dei ministri deve avvenire su proposta del Presidente del Consiglio
Quindi il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento espressione del voto popolare.
Il Presidente del Consiglio e il Governo dovranno avere la fiducia in Parlamento (art.94).
Crisi di governo
In caso di crisi di governo come sta avvenendo in queste settimane, l’applicazione dell’articolo 92 della Costituzione avviene attraverso una serie di passaggi: fase preparatoria, l’incarico, la nomina, il giuramento e la fiducia.
Consultazioni
Questa fase consiste essenzialmente nelle consultazioni che il Presidente della Repubblica svolge, per prassi costituzionale, per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che possa ottenere la fiducia dalla maggioranza del Parlamento. Questo meccanismo viene attivato, ovviamente, ogni qualvolta si determini una crisi di governo per il venir meno del rapporto di fiducia o per le dimissioni del Governo in carica. In questa questa fase può ritenersi realmente circoscritta a quelle consultazioni che potrebbero essere definite necessarie e, cioè, quelle riguardanti i Capi dei Gruppi parlamentari e dei rappresentanti delle coalizioni, con l’aggiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento, i quali devono essere comunque sentiti in occasione dello scioglimento delle Camere. A titolo esemplificativo può dirsi che l’elenco attuale delle personalità che il Presidente della Repubblica consulta comprende: i Presidenti delle camere; gli ex Presidenti della Repubblica, le delegazioni politiche.
L’incarico
Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell’incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative. Al di fuori di questa ipotesi, il Presidente conferisce l’incarico direttamente alla personalità che, per indicazione dei gruppi di maggioranza, può costituire un governo ed ottenere la fiducia dal Parlamento. L’istituto del conferimento dell’incarico ha fondamentalmente una radice consuetudinaria, che risponde ad esigenze di ordine costituzionale. Nella risoluzione delle crisi si ritiene che il Capo dello Stato non sia giuridicamente libero nella scelta dell’incaricato, essendo vincolato al fine di individuare una personalità politica in grado di formare un governo che abbia la fiducia del Parlamento. L’incarico è conferito in forma esclusivamente orale, al termine di un colloquio tra il Presidente della Repubblica e la personalità prescelta. Del conferimento dell’incarico da’ notizia, con un comunicato alla stampa, alla radio e alla televisione, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Una volta conferito l’incarico, il Presidente della Repubblica non può interferire nelle decisioni dell’incaricato, né può revocargli il mandato per motivi squisitamente politici.
La nomina
L’incaricato, che di norma accetta con riserva, dopo un breve giro di consultazioni, si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Subito dopo lo scioglimento della riserva si perviene alla firma e alla controfirma dei decreti di nomina del Capo dell’Esecutivo e dei Ministri. In sintesi il procedimento si conclude con l’emanazione di tre tipi di decreti del Presidente della Repubblica:
- quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfimato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione);
- quello di nomina dei singoli ministri (controfimato dal Presidente del Consiglio);
- quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato)
Giuramento e fiducia
Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale indicata dall’art. 1, comma 3, della legge n. 400/88. Il giuramento rappresenta l’espressione del dovere di fedeltà che incombe in modo particolare su tutti i cittadini ed, in modo particolare, su coloro che svolgono funzioni pubbliche fondamentali (in base all’art. 54 della Costituzione). Entro dieci giorni dal decreto di nomina, il Governo è tenuto a presentarsi davanti a ciascuna Camera per ottenere il voto di fiducia, voto che deve essere motivato dai gruppi parlamentari ed avvenire per appello nominale, al fine di impegnare direttamente i parlamentari nella responsabilità di tale concessione di fronte all’elettorato. E’ bene precisare che il Presidente del Consiglio e i Ministri assumono le loro responsabilità sin dal giuramento e, quindi, prima della fiducia.
Fonte: www.governo.it
Diritto pubblico: Temistocle Martines
Costituzione Italiana
Immagine di copertina: associazionefuturlab