Il Senato vota all’unanimità le mozioni istitutive delle Commissioni anti discriminazioni e diritti umani

Il Senato ha approvato all’unanimità, con 157 voti favorevoli, la mozione che ricostituisce la  commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.
E’ stata votata con 145 voti favorevoli la mozione che ripristina  la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.
Le due mozioni portano la firma, rispettivamente, delle senatrici a vita Liliana Segre ed Elena Cattaneo.

“Il modo migliore per onorare il giorno della memoria” ha dichiarato Liliana Segre. 

“Dal 2001, anno della sua prima istituzione – ha ricordato -, la Commissione ha denunciato storie e vissuti di violazioni dei diritti, fra questi l’abolizione della pena di morte, l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, la tutela dei diritti del fanciullo, delle persone con disabilità e di quelle anziane, la promozione del diritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani e contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione delle minoranze, il divieto di mutilazioni genitali femminili e il fenomeno dei matrimoni forzati. Temi che – ha spiegato – necessitano di un’attività e una dedizione continuative nel tempo”-ha dichiarato Elena Cattaneo.

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

La Commissione elegge tra i suoi membri l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due vice presidenti e da due segretari; la Commissione ha compiti di osservazione, studio e iniziativa per l’indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Essa controlla e indirizza la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all’odio e alla violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale. La Commissione svolge anche una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell’elaborazione e nell’attuazione delle proposte legislative, ma promuove anche ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale. A tal fine la Commissione: a) raccoglie, ordina e rende pubblici, con cadenza annuale: 1) normative statali, sovranazionali e internazionali; 2) ricerche e pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; 3) dati statistici, nonché informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da istituzioni, organismi o associazioni che si occupano di questioni attinenti ai fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo, sia nella forma dei crimini d’odio, sia dei fenomeni di cosiddetto hate speech; b) effettua, anche in collegamento con analoghe iniziative in ambito sovranazionale e internazionale, ricerche, studi e osservazioni concernenti tutte le manifestazioni di odio nei confronti di singoli o comunità. A tale fine la Commissione può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi, nonché con organismi sovranazionali e internazionali ed effettuare missioni in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri, anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per il contrasto all’intolleranza, al razzismo e all’antisemitismo, sia nella forma dei crimini d’odio, sia dei fenomeni di hate speech; c) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa dell’Unione europea e ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali in materia di prevenzione e di lotta contro ogni forma di odio, intolleranza, razzismo e antisemitismo; la Commissione, quando necessario, può svolgere procedure informative ai sensi degli articoli 46, 47 48 e 48-bis del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento; entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione trasmette al Governo e alle Camere una relazione sull’attività svolta, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate; la Commissione può segnalare agli organi di stampa ed ai gestori dei siti internet casi di fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base di alcune caratteristiche, quali l’etnia, la religione, la provenienza, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche, richiedendo la rimozione dal web dei relativi contenuti ovvero la loro deindicizzazione dai motori di ricerca.

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria è costituita da 20 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine, la Commissione può effettuare missioni in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento.

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