Il Tribunale di Ancona chiede all’Asl di verificare le condizioni per l’accesso al suicidio assistito

Il Tribunale di Ancona ha riconosciuto a Mario (nome di fantasia) il diritto di pretendere che si effettuino tutti gli accertamenti  per verificare se vi sono le condizioni  per ricorrere al suicidio assistito.
La decisione è arrivata dopo il reclamo di Mario, marchigiano di 43 anni, tetraplegico e in condizioni irreversibili.

La storia

Mario da 10 anni è tetraplegico. Vista la sua condizione, nell’agosto 2020, chiede all’Asl di verificare le condizioni per il suicidio assistito.  A ottobre l’Asl gli comunica il diniego.

Con il legali dell’Associazione Luca Coscioni presenta un ricorso di urgenza al Tribunale di Ancona, affichè l’Asl verifichi le sue condizioni.
Ma il 26 marzo 2021 il giudice del tribunale conferma il diniego dell’Asl, con la seguente motivazione: “Il Tribunale, pur riconoscendo che il paziente ha i requisiti che sono stati previsti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/19 sul cosiddetto Caso Cappato/Dj Faboafferma che “non sussistono […]  motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’ invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all’esercizio di un diritto.”

La seconda sentenza

Dopo il reclamo all’ordinanza di diniego, e la discussione del 28 maggio, viene depositata una nuova sentenza dai magistrati del Collegio del Tribunale di Ancona.

Il Collegio ordina all’Azienda sanitaria unica regionale delle Marche di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, di  accertare: se Mario sia una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenza fisica e psicologica;
se lo stesso è pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli; e se la modalità, la metodica e il farmaco, siano idonei a garantirgli la morte più rapida, meno dolorosa e  più dignitosa possibile.

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