Indennità Covid-19: dal 1 aprile al via le domande per professionisti, autonomi e stagionali

Dal 1 aprile dal sito dell’Inps sarà possibile inoltrare le domande per l’indennità Covid-19, il quale importo è pari a 600 euro. 

I lavoratori destinatari

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

–  i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i
partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
– i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
– Artigiani
– Commercianti
– Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli
stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento
pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di
lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo
dipendente;
o non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello
spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.



Come fare domanda

I potenziali destinatari potranno presentare domanda via telematica

L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
– PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
-SPID di livello 2 o superiore;
-Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
-Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Al fine di garantire a tutti i cittadini l’accesso alle prestazioni economiche, l’Inps ha introdotto un modalità semplificata di compilazione ed invio del modulo  per i seguenti casi: 

-indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
-indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
-indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
-indennità lavoratori del settore agricolo;
-indennità lavoratori dello spettacolo;
-bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali: sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06
164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la
domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche
della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di
Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).

Nuova procedura per ottenere il PIN dispositivo 

L’istituto rilascerà una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti fate riferimento alla guida accessibile dalla home page del sito Inps. 



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