La Corte di giustizia dell’Unione europea ha bocciato il ricorso dell’Ungheria e Polonia contro il nuovo meccanismo che condiziona l’erogazione dei fondi al rispetto dello stato di diritto. Notoriamente si tratta di paesi governati da sovranisti autoritari, poco propensi al rispetto dei valori fondanti dell’Ue.
La ministra della Giustizia ungherese Judit Varga ha definito la sentenza come “abuso di potere”. Per il vice ministro della Giustizia Sebastian Kaleta si tratta di un”attacco contro la nostra sovranità“.
Lo stato di diritto
Per stato di diritto si intende che tutti i poteri pubblici devono agire nel perimetro della legge. Prevede il rispetto del principio della legalità, della separazione dei poteri, della certezza del diritto e l’effettività della tutela giurisdizionale.
Lo stato di diritto è uno dei valori fondamentali dell’Unione, lo sancisce l’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea. Ed è una condizione necessaria per il funzionamento dell’Ue: per l’efficace applicazione del diritto Ue, per il corretto funzionamento del mercato per attrarre invetsimento e per la fiducia reciproca.
I fatti
Il 16 dicembre 2020, il Parlamento e il Consiglio hanno adottato il nuovo regolamento che permette al Consiglio, su proposta della Commissione, di sospendere l’erogazione dei fondi europei in caso di violazione dello stato di diritto.
La Polonia e l’Ungheria si sono opposti e hanno presentato ricorso alla Corte di giustizia chiedendo l’annullamento del regolamento.
In queste due cause, l’Ungheria e la Polonia si sono reciprocamente sostenute, mentre il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Spagna, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Finlandia, la Svezia e la Commissione sono intervenuti a sostegno del Parlamento e del Consiglio.
Su domanda del Parlamento, la Corte ha trattato tali cause con procedimento accelerato.
La sentenza della Corte
La Corte ha ribadito che ” il regolamento mira a proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, di per sé, violazioni del genere.”
A tale riguardo, la Corte ricorda che “il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni sui quali l’Unione si fonda, che sono stati identificati e condivisi dai medesimi, e che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati, tra i quali lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati. Poiché tale rispetto costituisce quindi una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a uno Stato membro, l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori.”
La Corte precisa su tale punto, “da un lato, che il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e dal quale potrebbe sottrarsi in seguito alla sua adesione. Dall’altro lato, essa sottolinea che il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra Stati membri e che l’attuazione del principio in questione, mediante il bilancio, si basa sulla fiducia reciproca tra di essi nell’utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte in bilancio.”
La gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea e gli interessi finanziari possono essere gravemente compromessi dalle violazioni dei principi dello Stato di diritto commese da un altro Stato membro.
In secondo luogo, la Corte constata che la procedura istituita dal regolamento non elude la
procedura prevista all’articolo 7 TUE e rispetta i limiti delle competenze attribuite all’Unione.