I genitori di Giulio Regeni hanno presentato un esposto contro il Governo italiano per violazione della legge 185/90, che vieta la vendita di armi a Paesi che violano i diritti umani, come l’Egitto.
Le motivazioni riguarderebbero la vendita di due fregate al governo egiziano (parte della commessa miliardaria).
L’esposto era già stato annunciato dai signori Regeni durante un’intervista a Propaganda Live, giovedì scorso.
L’intervista integrale di Diego Bianchi a Paola e Claudio Regeni #propagandalive #propagandapergiulio https://t.co/y4FrwCBUu5
— Propaganda Live (@welikeduel) December 31, 2020
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Lo scorso 23 dicembre, durante una cerimonia in sordina e non pubblicizzata, Fincantieri ha consegnato la prima fregata Fremm Spartaco Schergat alla Marina Militare Egiziana. Il tentativo di tenere nascosta la consegna manifesta chiaramente l’imbarazzo da parte del Governo italiano per tutta l’operazione.
“L’operazione di vendita è inoltre intollerabile in considerazione della mancata collaborazione da parte delle autorità egiziane a fare chiarezza sulla terribile omicidio del nostro connazionale Giulio Regeni e della prolungata incarcerazione del giovane studente Patrick Zaki e di migliaia di attivisti e oppositori politici da parte del regime del generale al Sisi” ha dichiarato Rete Italiana Pace e Disarmo.
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Cosa prevede la legge 185/1990
Prima della Legge 185/1990, gli armamenti in Italia erano regolamentati dalle disposizioni del commercio con l’estero. La materia sull’acquisto e vendita degli armamenti avveniva sulla base del decreto regio n.1161 del 1941 e dunque non era
accessibile al controllo parlamentare.
In Italia il boom di esportazioni di armi avvenne negli anni Settanta e proseguì negli anni Ottanta. Le destinazioni principali erano i Paesi del Sud del mondo.
Inoltre, la politica italiana dell’esportazioni di armi, si basava solo su criteri commerciali, ed era totalmente indifferente ai diritti umani dei paesi importatori o allo stato dei conflitti.
La società civile e le associazioni cattoliche e laiche che, già negli Ottanta, denunciavano i numerosi traffici di armi in Italia chiedevano una legge che vietava la vendita di armamenti ai Paesi in conflitto o che violavano i diritti umani. Da questa causa nacque la campagna chiamata ” Contro i mercanti della morte”.
Il 9 dicembre 1987 l’allora Ministro della Difesa, Valerio Zanone, presentò a nome del governo Goria il disegno di legge che ha costituito la base della legge n. 185 del 9 luglio del 1990: “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
Il 9 luglio 1990 venne promulgata la legge n.185/1990, intitolata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
La Legge 185/1990 si basa su tre aspetti. Prima di tutto l’esportazione, l’importazione e il transito degli armamenti devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Queste operazioni vengono regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Il secondo riguarda l’articolo 1 comma 6 che prevede il divieto di esportare armamenti verso i Paesi in stato di conflitto armato, in palese violazione dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite; verso Paesi la cui politica contrasti con l’articolo 11 della Costituzione; verso Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa.
Ed è su quest’ultimo punto che la famiglia Regeni ha presentato l’esposto in Procura contro il Governo italiano.
Mentre il terzo aspetto riguarda la trasparenza: ogni anno il Presidente del Consiglio riferisce al Parlamento con una relazione al 31 marzo tutte le operazioni autorizzate e svolte fino 31 dicembre dell’anno precedente (art 5). La relazione dovrà contenere i valori monetari concernenti le varie operazioni e autorizzazioni, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni, le revoche delle autorizzazioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale.
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