Il Ddl Zan

Il 4 novembre 2020, con 265 voti a favore e 193 contrari e 1 astenuto, la Camera dei Deputati ha approvato il ddl Zan (il nome del relatore) per contrastare la discriminazione e la violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e alla disabilità.

Il ddl Zan è fermo al Senato, a causa dell’ostruzionismo del centro-destra.  Dopo 1091 giorni, il Ddl Zan è stato calendarizzato alla Commissione Giustizia del Senato.

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Cosa prevede la legge Zan articolo per articolo

L’articolo 1

Definisce il sesso, genere, orientamento sessuale e indentità di genere.

L’articolo 2

Il DDL Zan all’art  604 bis, comma 1, lettera a, b e comma 2  aggiunge le parole “fondata sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”

“Con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali. religiosi oppure  fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure  fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

Secondo comma  2 è‘  vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali,  religiosi  oppure  fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.  Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Articolo 3

Modifica l’articolo 604 ter c.p “per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di discriminazione, di odio etnico, nazionale, religioso, oppure  fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”

Articolo 4 

Contiene “il pluralismo delle idee e la libertà delle scelta”. In altre parole prevede “la libera espressione di convincimenti  od opinioni, ovvero le condotto legittime riconducibile al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purchè non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.”

Articolo 5

Apporta alcune modifiche alla legge Mancino in merito alla discriminazione, odio, violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

art 1 “per i delitti di cui all’art 604 bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’art 604-ter del medesimo codice il tribunale può disporre una o più sanzioni accessorie.

a) obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma1-ter;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un’ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l’espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni (2).

Il comma 1 ter è sostituito “nel caso di condanna per uno dei delitti indicati 1-bis, la sospensione della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività

L’articolo 6 

Art 90 quater c.p “La condizione  di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persone, con odio razziale o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

Articolo 7

Istituisce la Giornata nazionale contro le discriminazioni determinate dall’orientamento omosessuale, bisessuale o dall’identità di genere, nella stessa data in cui tale ricorrenza è celebrata a livello internazionale. Il 17 maggio, infatti, assume un particolare significato simbolico per tutti coloro che combattono le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Infatti, nel 1990, l’Organizzazione mondiale della sanità ha eliminato l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali.

Articolo 8

Riguarda l’elaborazione di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto  alle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

Articolo 9

All’art 105 -quater riguarda le misure per il sostegno delle vittime dei reati previsti dall’art  604 bis c.p commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato.

Articolo 10

Prevede lo svolgimento di una rilevazione statistica a cadenza triennale, eseguita dall’Istat.

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