Lo stato di emergenza: cos’è, quando viene attuato e quali sono i limiti ai suoi poteri

Da quanto emerge dai vari media, il Premier Mario Draghi sarebbe intenzionato a prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre. Alla base della decisione ci sarebbe la campagna vaccini in corso e la questione varianti, in particolare quella Delta.

La politica come sempre appare molto divisa. Da una parte c’è il Pd che appoggerebbe la linea di Draghi e poi ci sono la Lega e Fratelli d’Italia che vorrebbero mettere fine allo stato di emergenza. Per Salvini non ci sarebbero i presupposti per prorogarlo. Della stessa idea è anche la Meloni secondo cui “non è più accettabile che le più elementari norme della democrazia e i principi dello Stato di diritto come la libertà di movimento e d’impresa possano essere calpestati o violati dal Governo nel nome dell’emergenza.”

Cos’è lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza è una condizione giuridica attuata in situazioni di eventi eccezionali, come un terremoto, un alluvione o una pandemia, come quella che stiamo ancora vivendo.

In questa condizione di eccezionalità è possibile  derogare a norme di legge ( pur rispettando i principi dell’ordinamento) attraverso il potere dell’ordinanza, solitamente attribuito al capo della Protezione Civile.

L’attuale stato di emergenza per il Coronavirus è stato dichiarato il 31 gennaio 2020. La  sua disciplina  è stata introdotta con legge ordinaria, dall’art 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992  e poi confluita nel Codice della Protezione Civile (decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018).

Pur non essendoci una norma specifica costituzionale che regolamenti l’istituto dello stato di emergenza, non significa che le situazioni emergenziali non trovino una copertura costituzionale.

Nel caso specifico dell’emergenza da Covid-19, il costituzionalista Gaetano Azzariti ha sottolineato gli art 16, 17 e 32 della Costituzione. L’art 16 recita:” ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”, può farlo salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza.
Anche la libertà di riunione (art 17) può essere vietata solo per comprovati motivi di sicurezza e salute pubblica. Ma nel caso di un’emergenza pandemica, l’art 32 che prevede la tutela della salute viene privilegiato, permettendo una restrizione degli altri diritti.
Affinchè questa tutela sia effettiva, l’art 120 Costituzione permette al Governo di sostituirsi agli enti locali anche nei casi “pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”.

Quando viene disposto, da chi viene deliberato e quanto dura

Lo stato di emergenza viene disposto “per eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.”

Viene deliberato dal consiglio dei ministri su proposta del Premier d’intesa con i governatori e i presidenti delle province autonome. La durata dello stato di emergenza è di 12 mesi prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

A cosa serve

In una situazione pandemica come la nostra, lo stato di emergenza consente al governo e alla Protezione Civile di utilizzare procedure più semplificate per applicare misure volte a tutelare i cittadini. In particolare vengono disposte le misure sanitarie come l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto o il rispetto del distanziamento sociale. Si incentiva il ricorso allo smart working e consente di bloccare i voli da e per i Paesi considerati a rischio nel caso vi sia un riacutizzarsi del virus.

I limiti dei poteri dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza deve rispettare i principi generali dell’ordinamento giuridico, per cui le misure devono essere motivate, limitate nel tempo, retroattive e proporzionali rispetto allo scopo che si prefiggono.

Oltre ai limiti dell’ordinamento statale, esistono anche dei limiti posti dal contesto internazionale. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che regolamenta lo stato di emergenza prevede che i poteri speciali non possono derogare il diritto alla vita, nè possono autorizzare la tortura, la schiavitù e nè limitare la libertà di pensiero, coscienza e religione.

L’art 4 della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite prevede la possibilità di derogare agli obblighi assunti, salvo non determini discriminazione basata sulla razza, sesso, lingua. religione e ceto.

 

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