L’obbligo vaccinale per il personale medico e sanitario è legge

Mercoledì 31 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge per le misure di contenimento del Covid-19. Tra le  materie c’è anche la vaccinazione al personale medico  medici e sanitari.

La responsabilità sanitaria

Il decreto esclude la responsabilità penale del personale  medico sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative.

L’obbligo vaccinale per il personale medico-sanitario

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza agli esercenti, le professioni sanitarie  e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività in strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, pubbliche, private, farmacie e parafarmacie, hanno l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione gratuita.

La vaccinazione è il requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Inoltre, non è obbligatoria e può essere omessa solo o in caso
di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Il procedimento di sospensione

Entri cinque giorni dall’entrata  in vigore del  decreto, ciascun Ordine
professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro dieci giorni le regioni e le province autonome, tramite i servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti nell’elenco. Nel caso non risulta la vaccinazione, la regione o la provincia autonoma segnala all’azienda locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione l’azienda locale di residenza invita l’interessato a presentare, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il deferimento.

In caso di mancanza di documenti, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino.  Decorsi i termini, accertata l’inosservanza con un atto di accertamento l’azienda sanitaria determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19.

Il datore di lavoro adibisce il lavoratore non vaccinato, ove è possibile, a mansioni inferiori e, che comunque, non implicano rischi di contagio. Nel caso l’assegnazione a diverse mansioni minori non sia possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

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Annalisa Catapano


 

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