“Io mi do come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa. L’Italia non ha ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento. C’era una proposta sulla quale lavorava la maggioranza, confido che alla fine sia quella.” ha dichiarato la premier Meloni in Etiopia, parlando con la stampa.
Il 20 aprile il Senato ha approvato il “decreto Cutro”. Non si elimina la protezione speciale, ma si pongono delle restrizioni. Il testo ora va alla Camera che lo deve convertire in legge entro il 10 maggio.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale
Nel 2018 con il decreto sicurezza di Salvini venne abolita la protezione umanitaria. Contestualmente il decreto introdusse “la protezione speciale”.
Nel 2020 la legge 173/2020 dell’allora ministro dell’Interno Lamorgese ampliò i presupposti per rilasciare la protezione speciale e le ipotesi di divieto di espulsione.
Nel 2023 con il cosiddetto decreto Cutro, il governo ha limitato notevolmente la protezione speciale.
Il permesso di soggiorno per protezione speciale è rilasciato nei casi in cui la Commissione Territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del Testo Unico Immigrazione (casi di divieto di respingimento). Tale articolo protegge la persona dall’espulsione o dal respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
Parallelamente vengono protette tutte le situazioni in cui esistano fondati motivi di ritenere che lo straniero, in caso di espulsione, rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Con decreto Lamorgese venne modificato l’art. 19 comma 1 e comma 1.1 inserendo “il divieto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare“, un diritto sancito dall’art. 8 della CEDU. In particolare, l’amministrazione doveva tenere di conto dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine.
Le modifiche D.L. n. 20/2023 (decreto Cutro)
Il cosiddetto decreto Cutro ha posto un limite alla protezione speciale. Infatti, ha eliminato il seguente periodo introdotto con il decreto Lamorgese ” non sono altresì ammessi il respingimento o l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, in palese contrasto l’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Di conseguenza i criteri per ottenere la protezione speciale sono più rigidi e non comprendono la vita privata e familiare della persona.
La correzione di mercoledì sera al Senato ha ripristinato il “rispetto dei trattati internazionali nel caso di respingimenti e rimpatri”.
L’altra restrizione introdotta riguarda il “divieto di espulsione di persone in «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”. E’ stata abrogata “gravi condizioni psicofisiche”, ma rimangono le gravi patologie, ma solo se «non adeguatamente curabili nel Paese di origine».
Infine è stata eliminata la possibilità di trasformazione il permesso speciale in uno per lavoro.
Quante protezioni speciali si sono concesse nel 2022
Nel 2022 sono stati 10.865 gli stranieri beneficiari di protezione speciale, il numero più alto tra le tre tipologie di protezione, cioè status di rifugiato e protezione sussidiaria. Le domande accolte per questa tipologia sono salite del 5% rispetto al 2021.
Secondo i dati dell’ultimo rapporto del Cir, il Consiglio italiano per i rifugiati, nel 2022 sono state esaminate in Italia 52.625 richieste di protezione internazionale e i dinieghi sono stati il 53% (27.385). Ha ricevuto la protezione speciale il 21% dei richiedenti (10.865), lo status di rifugiato il 12% (6.161), la protezione sussidiaria il 13% (6.770).
Non è vero che la protezione speciale esiste solo in Italia
Il governo per giustificare l’eliminazione della protezione speciale ha affermato che l’Italia è l’unico paese ad avere questo istituto. In realtà, come sottolinea Vitalba Azzolina su Valigia Blu, diversi Stati prevedono forme di protezione complementari. In Germania si può ottenere un permesso di soggiorno di un anno nel caso sussistano delle condizioni individuali o del paese di provenienza. E ancora Svezia, Belgio e Svizzera prevedono altre forme di protezione complementare e su base umanitaria, per favorire l’integrazione e l’adattamento della persona.
❌ Giorgia Meloni dice una cosa falsa: secondo la presidente del Consiglio la protezione speciale per i richiedenti asilo va eliminata perché in Europa ce l’ha solo l’Italia. Ma non è vero: vediamo perché.
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— carlo canepa (@carlo_canepa) April 15, 2023
Questo grafico di Eurostat mostra che nel 2022 11 Paesi Ue hanno concesso forme di protezione per ragioni umanitarie (giallo chiaro), accanto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria. Per esempio 🇩🇪 e 🇪🇸, in percentuale e in valori assoluti, anche più dell’🇮🇹.
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— carlo canepa (@carlo_canepa) April 15, 2023