Nonostante il silenzio del governo, “Referendum e Democrazia” con Marco Cappato, presenterà la propria lista raccogliendo solo firme digitali con Spid.
“Abbiamo deciso nonostante il silenzio all’appello sul riconoscimento esplicito e ufficiale della sottoscrizione digitale per la validità della sottoscrizione delle firme di presentare in ogni caso la lista Referendum e Democrazia – ha detto Cappato -. E quindi di aprire alla candidatura e chiudere le liste entro Ferragosto e iniziare le firme online sulla piattaforma. Ci battiamo perché questa lista possa essere presente alle prossime elezioni“.
Per potersi candidare la legge italiana obbliga tutte le liste che non sono già presenti in Parlamento a raccogliere oltre sessantamila firme cartacee in pochissimo tempo, senza possibilità di apparentarsi ad altre liste.
I profili giuridici della firma digitale
Qualche giorno fa, il costituzionalista Prof. Azzariti, intervistato in merito alla firma digitale e all’obbligo di raccogliere le firme per la presentazione di nuove liste, ha auspicato una “normativa più omogenea nel rispetto del principio di uguaglianza”.
In realtà la normativa è abbastanza omogenea, ma è applicata in modo disomogeneo. La firma digitale, in particolare tramite SPID, oltre ad essere utilizzata per una serie di attività, c.d. “sensibili”, è stata riconosciuta valida ai fini della sottoscrizione di quesiti referendari, dunque negarla per la sottoscrizione di liste elettorali è un’irragionevolezza che comporta la violazione di libertà civili e diritti umani.
In merito alle liste elettorali, la legge 165/2017, c.d. Rosatellum, che oggi rappresenta il riferimento normativo in base al quale si svolgeranno le prossime elezioni politiche, prevede già la sottoscrizione della lista elettorale in modalità digitale.
L’art. 3 comma 7 della legge n. 165/2017, infatti, conferendo una delega al Governo, stabilisce che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, (…) sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.
Dunque la legge elettorale prevede il Governo debba (o avrebbe dovuto) emanare un atto idoneo ad implementare tale principio normativo, come richiesto nella lettera inviata il 25 luglio scorso al Presidente del Consiglio Mario Draghi da Filomena Gallo, Virginia Fiume, Marco Perduca e Marco Cappato.
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