Qualche settimana fa, il Presidente Berlusconi durante un’intervista a Radio Capital ha dichiarato che “se dovesse entrare in vigore la riforma sul presidenzialismo, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella per l’elezione diretta di un nuovo presidente”.
Le parole di Berlusconi hanno suscitato una serie di polemiche. Lo stesso Berlusconi è tornato sull’argomento, chiarendo che non intendeva attaccare il presidente Mattarella, ma solo spiegare come potrebbe funzionare nel caso andasse in vigore la riforma sul presidenzialismo.
Ad oggi non è ancora chiara la proposta di riforma sul presidenzialismo. Il punto 2 dell’accordo quadro di programma, riguardante “Riforme istituzionali della giustizia e della pubblica amministrazione secondo Costituzione” indica in modo generale solo l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Tuttavia non viene specificato con quali modalità dovrebbe avvenire l’elezione e sull’eventuali dimissioni dell’attuale presidente.
In passato non sono mancate delle proposte di legge costituzionale di Fdi e della Lega sul presidenzialismo. L’ultima di Fdi è stata bocciata alla Camera.
Cosa prevedeva la proposta di legge costituzionale di Fratelli d’Italia
L’11 giugno 2018 Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge costituzionale, poi affossata alla Camera. La proposta prevedeva la modifica degli articoli 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 104 della Costituzione.
articolo 83 modificato secondo la proposta di Fdi
“Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l’unità della Nazione e ne garantisce l’indipendenza.
Vigila sul rispetto della Costituzione.
Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Rappresenta l’Italia in sede internazionale ed europea”
articolo 84 modificato
“Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica e attività pubblica o privata. La legge prevede altresì disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre l’ufficio di Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità.
L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati per legge”.
articolo 85 modificato
“Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Può essere rieletto una sola volta.
Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Presidente della Repubblica, indìce l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.
Le candidature sono presentate, secondo le modalità stabilite dalla legge, da un gruppo parlamentare presente in almeno una delle Camere o da duecentomila elettori, ovvero da deputati e senatori, membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, consiglieri regionali, presidenti delle Giunte regionali o sindaci, nel numero stabilito dalla legge.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni fra i candidati.
È eletto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validamente espressi.
Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza di cui al quinto comma,il quattordicesimo giorno successivo si procede a una seconda votazione tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
La legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione in caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente. In caso di elezione per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.
Il procedimento elettorale e le altre modalità di attuazione del presente articolo sono regolati dalla legge”.
articolo 86- comma 2 modificato
“In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione deve
avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento “.
articolo 87 comma 1 modificato
“Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa costituito secondo la legge, e ha il comando delle Forze armate »;
b) il nono comma è sostituito dal
seguente: « Dichiara lo stato di guerra deliberato delle Camere »;
c) il decimo comma è abrogato”.
articolo 88 modificato
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti e il Primo ministro, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Se la scadenza delle Camere cade nell’ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, la loro durata è prorogata. Le elezioni delle nuove Camere si svolgono entro due mesi dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.
La facoltà di cui al primo comma non può essere esercitata durante i dodici mesi che seguono le elezioni delle Camere”
articolo 89 modificato
“Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l’indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento delle stesse, l’indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio e la promulgazione delle leggi, l’invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non prevede la proposta del Governo”
articolo 92 modificato
“Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, salva delega al Primo ministro.
Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri “.
articolo 93 modificato
Le parole: ” Presidente del Consiglio dei ministri sono sostituite dalle seguenti: ” Primo
ministro “.
articolo 94 modificato
“Ciascuna Camera può votare la sfiducia al Governo.
La mozione di sfiducia deve essere fir- mata da almeno un decimo dei componenti della Camera, è votata per appello nominale ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve conferire l’incarico di Primo ministro.
Il Governo formato dopo l’approvazione della mozione di sfiducia si presenta, entro cinque giorni, alle Camere per ottenerne la fiducia. La mozione di fiducia è votata per appello nominale”.
articolo 95 modificato
“Il Presidente della Repubblica dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri, con il concorso del Primo ministro”
articolo 96 modificato
All’articolo 96 della Costituzione, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: “Primo ministro”
articolo 104- 2 e 3 comma modificati
“Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal primo presidente della Corte di cassazione.
Ne fa parte di diritto anche il procuratore generale presso la Corte di cassazione”
La proposta di legge proposta dalla Lega
La Lega, nel 2019, a prima firma Roberto Calderoli, ha presentato il ddl costituzionale sull’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica e l’abolizione dell’istituto dei senatori a vita. Il testo prevedeva anche la riduzione da 50 a 40 anni del limite di età per l’elezione a Presidente della Repubblica; la possibilità di un secondo incarico.